Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Riduzione minimo di spesa TFS)
1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea» premettere le seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2020»;
b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le seguenti «70 euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.