Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole: «sottoposti a sperimentazione clinica» aggiungere le seguenti: «, i medicinali la cui commercializzazione è autorizzata per un'indicazione terapeutica diversa, in soggetti nei quali l'utilizzo di test diagnostici innovativi validati identificano delle alterazioni ovvero mutazioni per cui il farmaco stesso possa essere attivo in base a conoscente scientifiche validate».
2. L'onere del presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.