Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)
1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni.»;
b) all'articolo 25, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata.».
2. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014 n. 125, le parole: «e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti parole «e fino al 31 dicembre 2022»;
3. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125», e le parole «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 possono avere durata pari a quella del progetto».