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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 54.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
54.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)

  1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: «, nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».