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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.11. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
53.11.
inammissibile

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 e di euro 5 milioni per l'anno 2020 da destinare all'erogazione di contributi per l'istallazione di sistemi guida assistita e di sistemi anticollisione ADAS « retrofit» e « aftermarket» su autotreni e autoarticolati immatricolati antecedentemente l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile.

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere di cui all'articolo 53, comma 5-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2019 e 6 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.