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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
53.1. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo le parole «Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci» aggiungere le seguenti «e passeggeri», e sostituire le parole «12, 9 milioni di euro» con le seguenti «25 milioni di euro» e, in fine, dopo le parole «Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e», aggiungere le seguenti «altresì, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto merci,»;

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole «sono destinati a finanziare» aggiungere le seguenti: «nel limite di euro 12,9 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel caso di veicoli adibiti a trasporto merci, e di euro 12,1 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri», dopo le parole «finalizzati alla radiazione, per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate,» aggiungere le seguenti «nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3» e infine, dopo le parole «autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate» aggiungere le seguenti: «e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3»;
   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, è compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo ed è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo».