Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:
10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in aree montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune.
Conseguentemente, all'articolo 59, aggiungere il seguente comma.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 53-bis, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.