Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
«Art. 52-bis.
1. Ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblichi”, è fatto divieto di selezionare personale dipendente o assimilato e prestazioni professionali a titolo gratuito o con mero riconoscimento simbolico.»