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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
52.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.
   1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Specializzazioni)
  1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
   2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
   3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
   a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;
   b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
   4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
   5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
   6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
   7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.»