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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
52.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.
   1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

“Art. 16-ter.

(Detrazione delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, ad attivazione meccanica o elettronica, compresi quelli integrati in capi di abbigliamento.
  2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, ad attivazione meccanica o elettronica, compresi quelli integrati in capi di abbigliamento, qualora tale spesa sia sostenuta successivamente e nel medesimo anno d'imposta nel quale l'avente diritto abbia acquistato un ciclomotore o un motociclo nuovo di fabbrica, elettrico o con motore a scoppio che sia conforme alla normativa europea antinquinamento Euro 5 o successive.
  3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 spettano nell'anno di sostenimento della spesa e non sono cumulabili tra loro.
  4. Ai fini della detraibilità di cui ai commi 1 e 2, il dispositivo di protezione individuale ad attivazione meccanica deve essere certificato CE secondo la normativa europea di omologazione ENI621-4, mentre il dispositivo ad attivazione elettronica deve essere certificato CE secondo la normativa europea di omologazione ENI621-4 limitatamente alla parte applicabile a detta tipologia di dispositivi, ovvero secondo specifica normativa europea di omologazione qualora vigente.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.
  6. Al comma 2 dell'articolo 353, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: ‘è prevista un'aliquota pari al dieci per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘è prevista un'aliquota pari all'undici per cento.’”.»