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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 51.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
51.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)
   Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'articolo 3-bis, comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata estratta da uno dei seguenti elenchi:
   a) Indice Nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC);
   b) Registro generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE);
   c) Registro imprese (CCIAA).»