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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 51.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
51.01.
ritirato

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifica al Codice dell'amministrazione digitale e altre semplificazioni)

  1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai fini della piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1, i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, possono comunicare il proprio indirizzo PEC all'elenco di cui al comma 1, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.»

  2. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-quater, dopo le parole: «e periti commerciali», sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,»;
   b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: «e periti commerciali», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».