Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Fondo contenziosi)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2016-2019.» sono aggiunte le seguenti: «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.»;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019,» con le seguenti: «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2018, n. 185.