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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
5.4.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

  9-ter. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Contrasto alle frodi in materia di accisa con le seguenti: Disposizioni in materia di accisa.