Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:
2) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano al titolare del deposito fiscale di alcole e bevande alcoliche».