Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1.2) con il seguente:
1.2) la lettera c) è sostituita con la seguente: « c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo.».
Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.