Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:
Art. 49-bis.
(Misure per semplificare l’iter delle gare)
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa.
13-ter. Per le amministrazioni aggiudicataci pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto».