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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
49.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Piano investimenti per il sostegno della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di ridurre l'uso individuale del mezzo di trasporto privato motorizzato negli spostamenti sistematici e di favorire una migliore organizzazione degli orari di lavoro per limitare la congestione del traffico e le emissioni inquinanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo denominato «Fondo a sostegno della mobilità sostenibile», per la progettazione e la realizzazione di interventi, alimentato dalle risorse di cui al comma 2.
  2. In caso di mancata presentazione al Mobility Manager di Area entro il 28 febbraio di ogni anno del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998 si applica una sanzione pecuniaria pari a euro 10 per ciascuno dei dipendenti dell'impresa o ente pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, da destinarsi al «Fondo a sostegno della mobilità sostenibile». Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di riparto del fondo a favore di quei comuni che partecipano a bandi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della transizione ecologica per il finanziamento di Piani di Spostamento Casa-Lavoro e dei relativi interventi.