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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
48.1.
inammissibile

  Al comma 1, premettere il seguente:
    «01) Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  855. Le anticipazioni di liquidità possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2019, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori: La posizione debitoria degli enti non rileva ai fini dei limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».