Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Modifiche al codice della strada)
1. All'articolo 93 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: «o dello Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «, dello Spazio economico europeo, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano ai residenti nel comune di Campione d'Italia».