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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.17. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.17.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Al fine di garantire gli obbiettivi contenuti nel Patto della salute, l'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.