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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.1.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
   “A decorrere dall'anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, in considerazione della approvazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto ‘Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502’ e della variazione di prevalenza, rispetto al 2011, delle fasce anziane della popolazione e della cronicità correlata al crescente invecchiamento della popolazione, possono programmare un incremento, rispetto al 2019, della spesa per le prestazioni di cui trattasi nel presente comma pari al 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Detto incremento del 10 per cento viene applicato ogni due anni, e dall'anno 2024, fermo restando il livello di spesa ottenuto nel 2023 in forza dell'applicazione del predetto incremento, lo stesso è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale che tenga conto del diverso mix di erogatori pubblici e privati accreditati nelle differenti realtà regionali, della variazione di prevalenza delle fasce anziane della popolazione e della prevalenza di soggetti affetti da patologie croniche stimabili con l'utilizzo degli algoritmi di stratificazione sviluppati dal Ministero della salute in collaborazione con le Regioni e le provincie autonome. Il predetto incremento percentuale del 10 per cento può valere anche per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza solo se viene previsto negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra e regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. In mancanza dei succitati accordi vale per i residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza il valore delle prestazioni riferito all'esercizio 2017. Il predetto incremento del 10 per cento è subordinato alla attribuzione delle risorse aggiuntive dalle Aziende sanitari locali erogatori di diritto privato secondo quanto previsto all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con l'obiettivo di garantire l'accesso ai servizi nel rispetto delle previsioni del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa e dei crescenti bisogni legati al mutato scenario demografico ed epidemiologico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Per le prestazioni di alta specialità e salvavita, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, possono essere programmate, per tutti i cittadini, anche quelli residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, percentuali di incremento differenti rispetto a quella del 10 per cento solo se, nel caso di residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, gli incrementi sono previsti negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.”;
   b) al quarto periodo dopo le parole: “alta specialità” sono inserite le seguenti: “e salvavita”;
   c) al quinto periodo le parole: “in sede di prima applicazione” sono soppresse;
   d) il sesto, il settimo, e l'ottavo periodo sono abrogati».