Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)
1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.
2. La detrazione si applica nelle seguenti misure:
a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro;
b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro;
c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.
3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero.
5. Ai maggiori oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.