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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

  1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.
  2. La detrazione si applica nelle seguenti misure:
   a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro;
   b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro;
   c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.

  3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
  4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero.
  5. Ai maggiori oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.