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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
45.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: «114» è aggiunto il seguente:
    «114-bis) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali».

  Conseguentemente all'articolo 59, comma 1:
   a) sostituire la parola: «5.337,946» con la seguente: «5.125,946»;
   b) sostituire la parola: «4.381,756» con la seguente: «4.169,756»;
   c) sostituire la parola: «4.181,756» con la seguente: «3.969,756»;
   d) sostituire la parola: «4.180,756» con la seguente: «3.968,756»;
   e) sostituire la parola: «4.166,516» con la seguente: «3.954,516»;
   f) sostituire la parola: «4.168,136» con la seguente: «3956,136»;