Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Articolo 44-bis.
(Modifiche alle disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)
1. Al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa vigente, per migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, all'articolo 13-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la lettera d) è soppressa;
b) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il codice identificativo è rilasciato immediatamente dall'Agenzia delle Entrate, attraverso la generazione di un codice seriale univoco, all'atto della richiesta da parte dei soggetti interessati, anche attraverso i canali telematici di comunicazione con i contribuenti».