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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
44.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis.

(Disposizioni in materia di locazioni turistiche)
   1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o marzo 2020 l'accesso al regime di cui al primo periodo è subordinato al possesso dei requisiti definiti ai sensi del comma 3-ter.»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate»;
   c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 2, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i comuni possono, al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto del principio di proporzionalità:
   a) consentire l'attività di locazione di breve periodo di alloggi per uso turistico subordinatamente al rilascio di una licenza comunale, stabilendo annualmente il numero di licenze comunali a disposizione e i criteri per la relativa assegnazione;
   b) stabilire un limite di durata delle locazioni in un anno solare, differenziandolo anche in relazione alle esigenze delle zone del territorio amministrato, con specifico riferimento ai centri storici e le aree di interesse culturale e artistico».

  2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.