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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
42.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)

  1. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sopprimere le parole da: «al fine fino al termine del periodo»;
   b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».

ident. 42.02.