stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
42.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Riscossione degli avvisi di accertamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica)

  1. I Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.
  2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.
  3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
  4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.