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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
41.09.
ritirato

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.