Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Piani di risparmio a lungo termine)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro» ovunque ricorrano.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2020, 25,7 milioni di euro per l'anno 2021, 46,3 milioni di euro per l'anno 2022, 72,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.