Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)
1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-quinquies), è inserito il seguente:
121-quinquies-bis) opere di difesa idraulica e di difesa della costa.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.