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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
41.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Mutui ipotecari per l'acquisto di immobili destinati a «prima casa» ed oggetto di procedura esecutiva)

  1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi di più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo comma 2, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento da una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di Garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
  2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206;
   b) il creditore sia un soggetto che eserciti l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
   c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ed il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
   d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito ed il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1o gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
   e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o comunque sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
   f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
   g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera d) ed oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore ad euro 250.000;
   h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della prossima asta ovvero del valore del bene come determinato nella Consulenza Tecnica D'Ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non potrà essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;
   i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di 80;
   j) applicazione alla dilazione dei pagamenti di un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento rispettivamente per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso;
   k) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
   l) non sia pendente in capo al debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  3. Se il debitore non riesce ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potrà essere accordato ad un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità dettate dal decreto di cui al successivo comma 5.
  4. Le rinegoziazioni ed i finanziamenti ai fini del presente articolo sono assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
  5. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:
   il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
   le modalità d'esame dell'istanza da parte del giudice;
   gli elementi ostativi alla concessione della richiesta di rinegoziazione ovvero di rifinanziamento e alla formalizzazione dell'accordo;
   la possibilità che sia concesso un nuovo finanziamento da una banca diversa dal creditore ipotecario.
   Con il medesimo decreto di cui al presente comma è adeguato, per le finalità di cui al presente articolo, il decreto 31 luglio 2014 recante la «Disciplina del Fondo di garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147».