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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.11. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
40.11.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere:
  2-bis. Ritenuta la necessità ed urgenza di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nel limiti del doppio del medesimo importo.»;
   b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa.
   Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto.».

  2-ter. Al medesimo fine di cui al comma precedente, all'articolo 164-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo.»
  2-quater. Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.
  2-quinquies. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.
  2-sexies. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo.

ident. 40.10.