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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.100. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
40.100.
approvato

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 200 milioni per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   c) quanto a 60 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il Governo
40.100.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 200 milioni per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   c) quanto a 60 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il Governo