Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1 dopo le parole: che affidano il compimento di un'opera o di un servizio aggiungere le seguenti: per un valore non inferiore a 100.000 euro.
Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.