Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, delle persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio.
Conseguentemente, dopo le parole: che affidano il compimento di un'opera o di un servizio, aggiungere le seguenti: il cui corrispettivo è superiore a 100.000 euro.