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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.29. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.29.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: affidatarie;
   b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  «12-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente».

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.