Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso articolo 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «che affidano il compimento di un'opera o di un servizio» sono aggiunte le parole: «ai sensi degli articoli 1655 e 1656 codice civile»;
2) al comma 5 dell'articolo 17-bis, sostituire le parole: «Entro il termine di cui al comma 3» con le seguenti: «Con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di versamento di cui al successivo articolo 18, comma 1,»;
3) al comma 12 lettera a) dell'articolo 17-bis, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di operatività delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».