stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.18. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.18.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

  1. A decorrere dal 1o luglio 2020 le banche e le Poste Italiane Spa operano all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti dai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, commi 2, 5, comma 3, lettera i) e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa.
  Le ritenute, certificate dalle banche, anche cumulativamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono operate, possono essere portate in compensazione delle ritenute fiscali o previdenziali operate dall'impresa appaltatrice sui redditi di lavoro dipendente e assimilati».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.