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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.15. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.15.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
  1. I committenti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti a trasmettere all'Agenzia dell'entrate gli elementi principali contenuti nei contratti di appalto o subappalto stipulati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso. I dati da trasmettere e le modalità per la trasmissione telematica sono individuati tramite il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Per l'omissione della trasmissione dei dati ovvero per la trasmissione di dati incompleti o infedeli si rende applicabile una sanzione da cinquecento a mille euro.
   2. Nell'ambito della fissazione dei criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle Entrate concentra i controlli sul corretto versamento delle ritenute, sulle imprese in vita da meno di 2 anni che hanno stipulato contratti di appalto.
   2-bis. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto in fine il seguente periodo: «È punito con la reclusione da un anno a cinque anni, qualora l'omesso versamento di ritenute di importo superiore a cinquanta mila euro, si realizza nell'ambito di contratti di appalto.».