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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
4.08.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Comunicazione trimestrale dei dati relativi alle ritenute)

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 3-bis, e inserito il seguente:
  «3-ter. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, possono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa al trimestre solare precedente dei dati e degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I sostituti di imposta che presentano le comunicazioni trimestrali di cui al periodo precedente sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale relativamente alle ritenute oggetto di comunicazione. Per le ritenute oggetto della comunicazione di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti alla compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né le disposizioni di cui al successivo articolo 17-bis».