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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
4.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3.1 le parole: «Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di efficienza energetica, su parti comuni di edifici condominiali,».
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-octies, è sostituito dal seguente:
  «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per l'utilizzo diretto delle stesse nella misura dell'80 per cento da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e per un contributo corrispondente alla misura del 20 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».