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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.021. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
4.021.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
  1. All'articolo 17, quinto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2019.
  4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'anno 2019 sono ridotti di 270 milioni di euro.
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è incrementata in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 150 milioni di euro nel 2019; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.