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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
4.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di autorità nazionale anticorruzione)

  1. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età».

  2. In fase di prima applicazione del comma 1, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.