Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. In caso di ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi e autorizzatori ai fini del procedimento di cui agli articoli 10 e seguenti, è autorizzata una riduzione pari al 20 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 per ogni quattordici giorni di ritardo.».