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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.62. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
39.62.
(inammissibile limitatamente al comma 3-ter)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma» sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».

  3-ter. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono soppresse;
   b) il comma 2 è abrogato.