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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
39.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. All'onere delle disposizioni recate dal presente articolo, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2020 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.