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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
38.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifica al regime tributario dei terreni in relazione al valore dei suoli connesso alla concreta potenzialità edificatoria)

  1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione, alla condizione che siano stati adottati gli strumenti attuativi del medesimo.».