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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.07. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
38.07.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di imposizione fiscale locale per le aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

  1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.