Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Agevolazioni fiscali per lavoratori rimpatriati)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si applicano a decorrere dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, articolo 16».